Dott. Francesco Agati: Impianti idrici e sistema di potabilizzazione nei condomini

L’amministratore di condominio in materia di impianti idrici condominiali. Gli adempimenti dell’amministratore in merito agli impianti idrici condominiali.

Domanda: Nuova legislazione in materia idrica nei condomini. Cosa è necessario fare? Con quale periodicità?”

Dott. Francesco Agati – Consulente Immobiliare

IL DOTT. FRANCESCO AGATI, RISPONDE:

Gli impianti idrici sono individuati tra i manufatti indicati dall’art. 1117 c.c. e, come tale, richiedono che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini da parte dell’amministratore (Art.1130 c.c.).

In compenso, il decreto legislativo n. 18 art. 2 del 23/02/2023 ha confermato, con riferimento al caso di specie, ovvero al condominio, che: “I controlli interni sono i controlli svolti dal gestore idro-potabile per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 12.2.”

Per l’esecuzione dei controlli interni, il gestore idropotabile si avvale in primo luogo di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori terzi, in tutti i casi conformi alle specifiche indicate nell’allegato III; i controlli interni non possono essere effettuati dai laboratori di analisi che operano i controlli esterni di cui all’articolo 13.3.

I gestori idro-potabili provvedono all’inserimento dei risultati dei controlli interni nel sistema operativo centralizzato AnTeA entro i dodici mesi successivi alla istituzione del suddetto sistema a norma dell’articolo 19, comma 1, lettera, b) , comunicandoli contestualmente alle Aziende sanitarie locali e alle regioni e province competenti per territorio; i risultati dei controlli interni, conseguiti a seguito dei programmi di controllo di cui all’articolo 12, comma 2, contengono eventuali controlli integrativi straordinari attuati per le finalità del presente decreto.

Il gestore della distribuzione idrica interna, ovvero l’amministratore di condominio che viola le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

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Dott. Francesco Agati Consulente Immobiliare

Intermediario, Tecnico/Legale