Dott. Francesco Agati: Conto Corrente Condominiale

L’art. 1129 c.c. dispone che: l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o dai terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale e bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Dott. Francesco Agati – Consulente Immobiliare

La disciplina richiamata ammette l’apertura del conto corrente finalizzato alle transazioni contabili a qualsiasi titolo, ovvero spese condominiali ordinarie e straordinarie. Pertanto non sussiste la necessità dell’apertura di più conti correnti da parte dello stesso amministratore ovvero su richiesta dei condòmini. 

Come tale non può che rientrare nelle attribuzioni dell’assemblea disapplicare precedenti delibere di approvazione o ratifica dei provvedimenti presi dall’amministratore come nel caso di specie di più conti correnti condominiali con le maggioranze del 2° comma dell’art. 1136 c.c., previo convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 66 disp. att. del codice civile.

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Dott. Francesco Agati Consulente Immobiliare

Intermediario, Tecnico/Legale