Dott. Francesco Agati. Bonifico emesso da soggetto diverso del beneficiario dei lavori edili. Che succede?
L’Agenzia delle Entrate torna a parlare della tematica relativa al bonifico nell’ambito delle detrazioni fiscali in edilizia, attraverso un quesito posto da una contribuente nella sezione “La posta di FiscoOggi” della rivista online della stessa Agenzia.
Nel caso di specie, una contribuente ha chiesto al Fisco se è possibile ottenere le agevolazioni fiscali relative a lavori di ristrutturazione che i genitori hanno svolto nella propria abitazione, effettuando però lei stessa il bonifico (visto che i genitori sono sprovvisti di conto corrente) inserendo come beneficiario il codice fiscale del padre.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla legge, “l’ordinante del bonifico può essere diverso dal beneficiario dell’agevolazione”.
A tal proposito, il Fisco ricorda che nella Circolare n. 17/E 2023 del 26 giugno 2023 è stato chiarito che per richiedere la detrazione è necessario pagare le spese tramite apposito bonifico, dal quale devono risultare:
– la causale del versamento (da questa deve evincersi che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione);
– il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
– la partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Inoltre, riprendendo quanto contenuto dalla Circolare n. 17/2015, l’Agenzia delle Entrate precisa che il requisito richiesto dalla norma sulla titolarità del sostenimento della spesa risulta soddisfatto quando l’ordinante del bonifico è una persona diversa da quella indicata come beneficiario dell’agevolazione, ma solo quest’ultima potrà chiedere la detrazione.
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