Dott. Francesco Agati. Il mandato nel settore immobiliare
Il mandato, in diritto, è un istituto giuridico in forza del quale un soggetto detto mandatario assume una obbligazione di compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto detto mandante.
È il contratto con cui una parte (mandatario) assume l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici nell’interesse (o per conto) dell’altra parte (mandante). Può includere la rappresentanza mediante il conferimento di una procura, in virtù della quale gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario in nome del mandante si verificano direttamente in capo al mandante.
La rappresentanza può anche essere impropria o indiretta. I terzi non hanno rapporti con il mandante.
Il mandatario che agisce ai fini dell’acquisto o la vendita di beni opera con l’istituto della commissione e, quale commissionario, acquista diritti assumendo obblighi verso il committente, derivanti dal negozio giuridico. In virtù del mandato ricevuto (commissione) il commissionario ha poi l’obbligo di trasferire, con successivo negozio, al mandante il diritto acquistato in nome proprio, ma nell’interesse del mandante. È un principio fedelmente applicato per gli immobili e i beni mobili iscritti nei pubblici registri. In caso di inadempimento il mandante può chiedere al Giudice l’attuazione del trasferimento mediante sentenza costitutiva.
Il mandatum (in italiano assimilabile al “mandato”), nel diritto romano, era un contractus consensuale bilaterale imperfetto (le obbligazioni sorgevano di sicuro per il mandatario, non sempre per il mandante), sviluppatosi nell’ambito del ius gentium, per cui un soggetto conferiva un incarico ad altro soggetto, il quale si impegnava a eseguirlo gratuitamente. Nessun compenso era dovuto al mandatario (se si conveniva un compenso e ne ricorrevano gli estremi, il rapporto si faceva rientrare nella locatio conductio operis). L’incarico poteva essere dato sia per il compimento di negozi giuridici sia per atti meramente fattuali (pulire, rammendare, fare la spesa).
Il contratto di mandato il mandante al pagamento di una somma pattuita o percentuale stabilita.
Inoltre il mandatario è tutelato da un’obbligazione naturale e dall’art. 2034 c.c.
Chi con raggiro cerca di non pagare come accordato contrattualmente il mandante rischia il doppio pagamento di provvigione (es. 3%+3%) in caso di vendita immobiliare, spese legali (avvocati) e spese processuali. Soltando nel procedimento civile.
Inoltre, in quello penale è passibile di querela art. 640 c.p., Truffa «Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. Raggiunta la condanna saranno indicibili le problematiche in termini legali per concorsi, lavoro e iscrizione presso gli archivi del Tribunale competente (carichi pendenti e casellario giudiziario).
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Dott. Francesco Agati Consulente Immobiliare
Intermediario, Tecnico/Legale