Dott. Francesco Agati: Vendita dei beni confiscati
La legge delega indica, inoltre, al Governo di prevedere che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui agli articoli 534-bis e 591-bis c.p.c.
Attualmente la vendita dei beni di cui è disposta la confisca – salvo che per essi sia prevista una specifica destinazione o che ne venga disposta la distruzione – spetta alla competenza delle cancellerie, che possono provvedervi anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.
Il criterio direttivo contenuto nella legge di riforma risponde all’avvertita esigenza di rendere più efficienti le procedure di vendita di beni confiscati, soprattutto qualora si tratti di cespiti di non semplice liquidazione (tra i quali la Relazione della Commissione Lattanzi richiama, ad esempio, le quote societarie, le aziende, gli immobili), estendendovi i due istituti, ritenuti più efficienti e “moderni”:
- della delega delle operazioni di vendita prevista nell’ambito dell’espropriazione mobiliare presso il debitore dall’art. 534-bis c.p.c., secondo cui il giudice dell’esecuzione può delegare a un istituto all’uopo autorizzato, a un notaio (avente sede preferibilmente nel circondario) o a un avvocato o a un commercialista il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri;
- della delega delle operazioni di vendita prevista dall’art. 591-bis c.p.c. nell’ambito dell’espropriazione immobiliare, in virtù della quale il giudice dell’esecuzione può analogamente delegare ad un notaio, un avvocato o un commercialista il compimento delle operazioni di vendita.
L’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati
Infine, il co. 14 dell’art. 1 indica al Governo di disciplinare l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformità alle previsioni dell’articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
L’art. 104-bis disp. att. prevede che, quando il sequestro preventivo (o la confisca) ha ad oggetto aziende, società o beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, l’autorità giudiziaria nomini un amministratore giudiziario, con il rinvio ad alcuni profili della disciplina prevista dal Codice antimafia. La disposizione prevede inoltre che l’adozione e l’esecuzione dei provvedimenti ablatori, secondo le modalità indicate, facciano comunque salvi i diritti della persona offesa del reato alle restituzioni e al risarcimento del danno e che nel processo di cognizione debbano essere citati i terzi titolari di diritti sui beni in sequestro.
Secondo quanto si legge nel dossier di accompagnamento, la riforma intende preferire forme di amministrazione dinamica – anziché di mera custodia – dei beni sottoposti a vincolo, assumendo le norme del codice antimafia quale modello di riferimento per ogni tipologia di sequestro o confisca, così da scongiurare eventuali perdite di produttività in conseguenza del vincolo imposto dal giudice della cautela penale e salvaguardare gli interessi economici e sociali coinvolti. La riforma risponde altresì allo scopo di rafforzare la tutela dei terzi titolari di diritti sui beni sottoposti a vincolo, sin dalla fase di cognizione.
Ribadiamo che occorre una legge per gestire il bene in simbiosi tra imprenditore e amministratore giudiziario fino alla fine del procedimento; troppi imprenditori sull’astrico dopo un’ingiusto sequestro con procedimenti che iniziano e non finiscono mai.
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Dott. Francesco Agati Consulente Immobiliare
Intermediario, Tecnico/Legale