Dott. Francesco Agati: Difformità dell’immobile, un anno per il risarcimento
Qualora l’acquirente o il conduttore dell’immobile riscontrerebbero difformità edilizie nel rispetto delle norme vigenti, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche o sopralluoghi, deve farne denuncia al comune entro e non oltre un anno dalla constatazione della difformità, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno patito da parte del committente o del proprietario.
L’articolo in questione è inserito nel Testo Unico dell’edilizia DPR 380/01, art.134, la sua vigenza ha lontane origini fin dall’entrata in vigore (giugno 2003).
Tuttavia l’articolo 134 del dpr 380/01 è stato poco utilizzato nei contenziosi civili in tutti i Tribunali italiani.
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Dott. Francesco Agati Consulente Immobiliare
Intermediario, Tecnico/Legale