Dott. Francesco Agati: L’istallazione dell’ascensore in condominio

Dott. Francesco Agati – Consulente Immobiliare

Gli ascensori consentono di raggiungere tutti i piani facilmente e in pochi secondi, migliorando la vita di tutti gli abitanti.

In linea generale, i complessi condominiali più recenti sono già dotati di ascensore con dimensioni stabilite per normativa, mentre quelli più datati possono non averlo o hanno ascensori non per tutti.

In caso di nuova installazione, le spese devono essere sostenute dai proprietari del condominio e, in particolare, la delibera va votata nel corso dell’assemblea.

Poiché l’installazione dell’ascensore rientra tra le innovazioni, per l’approvazione è necessario avere un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti nell’assemblea e almeno i 2/3 del valore dell’intero edificio.

Nonostante il raggiungimento della maggioranza, potrebbe capitare che non si proceda con l’installazione:

1) se l’ascensore va a compromettere la stabilità o la sicurezza del palazzo, 

2) se altera il decoro architettonico del condominio

3) se pregiudica l’utilizzo e il godimento delle parti comuni.

Qualora l’assemblea approvasse l’installazione dell’ascensore nonostante i divieti, la deliberazione sarebbe invalida e potrebbe essere impugnata.

In alcuni casi, l’installazione dell’ascensore potrebbe richiedere una maggioranza ridotta, rispetto a quanto precedentemente riportato.

Accade nello specifico quando l’ascensore rientra tra le opere e gli interventi previsti per abbattere le barriere architettoniche e l’installazione è quindi essenziale per la fruibilità degli spazi da parte dei condomini con handicap o con problemi a livelli motorio. 

La cabina deve avere 1,40m di profondità e 1,10 m di larghezza, più un’apertura della porta sul lato più corto di almeno 80 cm. La piattaforma di distribuzione che si trova di fronte alla cabina deve essere di almeno 1,50 m x 1,50 m.

In questo frangente, la deliberazione è valida se adottata dalla maggioranza degli intervenuti in sede di assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio. È bene sapere che in questo caso l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino.

* Questo articolo ha scopo informativo, non ha valore prescrittivo. *

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