Dott. Francesco Agati: La successione ereditaria dal VII secolo d.C. ai giorni nostri. Storia, documenti da presentare, curiosità

Dott. Francesco Agati – Consulente Immobiliare

La successione è quella procedura giuridica che prevede il trasferimento del patrimonio ereditario dalla persona defunta agli eredi. Per patrimonio ereditario, la giurisprudenza intende l’insieme dei rapporti patrimoniali attivi ma anche passivi trasmissibili al momento della morte. E’ un’imposta occasionale che colpisce il valore dei trasferimenti del patrimonio sia mortis causa (successioni) che inter vivos (donazioni).
Nella storia si inizia a parlare si successione dalla vigesima hereditatum di Augusto (7 d.C.) e da tributi presenti anche negli Stati italiani della prima età moderna (come il “quintello” veneziano del 1565), il moderno prelievo sulle successioni nacque nel 1704 in Francia.

Prima dell’unificazione le successioni furono esenti da qualsiasi tassa nelle province meridionali, più rigorose furono le tasse sulle successioni in Piemonte ed in Lombardia. In queste ultime regioni furono colpite anche le successioni in linea retta: in Piemonte, con l’aliquota proporzionale dell’1 per cento; in Lombardia, con l’aliquota dell’1 per cento sui valori mobiliari e del 2,5 sugli immobili. In Piemonte il tributo fu particolarmente gravoso, poiché i valori ereditari incidevano al lordo delle passività.

La tassa di successione, fu introdotta con legge 21 aprile 1862 n. 585 (nel contesto della citata disciplina della tassa di registro), fu estesa a tutto il Regno.

Successivamente, con la legge del 23 gennaio 1902, n. 25, all. C, il tributo successorio assunse la caratteristica di un’imposta progressiva per scaglioni, con aliquote crescenti in funzione del valore delle singole quote ereditarie. Tale progressività fu ulteriormente accentuata dalla legge n. 1042 del 27 settembre 1914, che introdusse un sistema di progressione pura.

La prima raccolta legislativa organica in materia d’imposta sulle successioni fu rappresentata dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270. In base a tale disposizione, il trasferimento di ricchezza a causa di morte, anche presunta, o per assenza dichiarata (e così pure la donazione), fu soggetto a due imposte distinte, benché collegate tra loro, entrambe progressive: l’una colpiva l’asse ereditario globale netto; l’altra veniva designata come la normale imposta di successione, che colpiva le singole quote ereditarie e i legati.

L’imposta sulle successioni e donazioni fu prima disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, e poi sostituita dal Testo Unico approvato dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, in vigore dal 1° gennaio 1991.

Con la legge n. 383 del 18 ottobre 2001 l’imposta sulle successioni e donazioni è stata abrogata, per poi rivivere, sia con caratteristiche ormai consolidate che con tratti nuovi (aliquote, modalità di calcolo, ecc.) con l’articolo 2 del D.L. n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006.

Attualmente, l’imposta sulle successioni, disciplinata da regole generali, contenute nel D.Lgs. n. 346 del 1990 e da disposizioni particolari, previste dai commi da 47 a 51 dell’ art. 2 del D.L. n. 262 del 2006, ha, come presupposto, i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, mentre l’imposta sulle donazioni colpisce la donazione e gli altri atti di liberalità stipulati in forma scritta.

Fu stabilito un minimo di esenzione (500 lire di netto) per le successioni in linea retta. Le donazioni furono equiparate alle successioni. Fu, inoltre, ammessa la detrazione delle passività, contrariamente a ciò che disponevano le leggi francesi e piemontesi. Vennero stabiliti saggi relativamente miti in linea retta e diversi in quella collaterale secondo il grado di parentela: 0,50 per cento in linea retta, 2 per cento tra i coniugi, 5 per cento tra fratelli e sorelle e tra zii e nipoti, 7 per cento tra cugini germani, 9 tra parenti fino al dodicesimo grado, 10 tra altri affini ed estranei.

I documenti  da allegare, generalmente, alla dichiarazione di successione sono:

Certificato o estratto di morte

Certificato di ultima residenza o autocertificazione

Documento di identità e tessera sanitaria del defunto e degli eredi

Atti di proprietà di immobili e terreni

Copia atti di donazione fatti dal defunto

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’erede che presenta la dichiarazione, in cui sono indicate gli estremi dell’atto di morte, gli eredi, il tipo di Successione (legittima o testamentaria) ed il regime patrimoniale dei coniugi (separazione o comunione dei beni, ove ricorra il caso) o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

Copia del testamento autenticata dal notaio (in caso di successione testamentaria), eventuale rinuncia all’eredità, da farsi entro tre mesi dal decesso presso il Tribunale competente, rispetto all’ultima residenza del defunto o presso un Notaio

Atto di acquisto dei beni immobili ed eventuali successioni o riunioni di usufrutto precedenti, documentazione delle variazioni dei fabbricati (condoni, ampliamenti, planimetrie), certificato di destinazione urbanistica in caso di aree fabbricabili

Dichiarazione banca/posta su capitale ed interessi se esistenti in capo al defunto

Dichiarazione dell’istituto bancario per eventuali passività quali residui di mutuo,conti correnti passivi ecc.

Stima del valore dei beni societari alla data del decesso (autenticata) in presenza di società intestate al deceduto

Spese funerarie (per eredi non in linea retta);

IBAN del dichiarante (conto non cointestato con il defunto)

Per l’elabrazione della pratica di Riunione di usufrutto:

Certificato/estratto di morte

Copia della tessera sanitaria del defunto e degli eredi

Copia carta di identità del defunto e degli eredi

Copia atti di proprietà

Visura catastale o estratti tavolari.

Nel caso in cui la dichiarazione di successione non viene presentata entro un anno dalla data di morte del defunto, il contribuente sarà soggetto a una sanzione amministrativa con un importo variabile dal 120 al 240 per cento dell’imposta. Sanzione che viene prescritta dopo cinque anni; di fatto superato il quinto anno dalla dipartita si paga la somma dovuta senza alcuna sanzione. 

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Dott. Francesco Agati Consulente Immobiliare

Intermediario, Tecnico/Legale