Dott. Francesco Agati. Abbattimento delle barriere architettoniche, l’Iva verso le imprese edili sarà del 10% oppure del 4%?
Domanda. Installazione ascensore; trattandosi di abbattimento barriere architettoniche, l’Iva verso le imprese edili sarà del 10% oppure del 4% sull’imponibile?
(Prima di inoltrarci nella risposta è giusto sinteticamente descrivere la normativa riguardante l’ascensore moderno. Secondo il DPR 162/99 ART. 2 l’ascensore condominiale deve avere queste prescrizioni e requisiti minimi di sicurezza: Vano interno netto 140 per 160 centimetri larghezza per profondità; Extracorsa inferiore (fossa): 150 centimetri; Interno cabina: 80 per 120 centimetri larghezza per profondità;

Extracorsa superiore (testata): 350 centimetri, i tasti devono essere in brailleCodice di scrittura per non vedenti. Tutti gli ascensori devono avere un dispositivo funzionante di telesoccorso UNI EN 13015 del 2002 e la EN 81-28 del 2004 chiarisce l’ obbligo di mantenere attiva una linea Il D.P.R. 162/99 all’Allegato I punto 4,5 richiede che : «le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionale che consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento, Il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante, sono tenuti a sottoporre l’impianto ascensore a verifica almeno due volte l’anno, ogni sei mesi. Il soggetto che ha effettuato la verifica periodica rilascia al legale rappresentante, il verbale relativo, ove negativo, ne comunica l’esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.)
Risposta. La disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche trova applicazione in materia di innovazione, ex. art. 1120 c.c., della legge n° 13/1989, rubricato “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, nonché in materia di “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, in cui all’art.1 comma 2.
Per barriere architettoniche si intendono:
a) – Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e, in particolare, di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) – Gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c) – La mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e, in particolare, per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
d) – Gli ambiti normativi richiamati permettono di individuare l’inquadramento legislativo, le finalità di tutela sia della salute sia della qualità della vita, attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche con riferimento a tutti gli edifici pubblici e privati.
I contratti di appalto, aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche, così come previsto dal numero 41-ter della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sono soggette all’aliquota Iva del 4%.
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