Bilancio: dubbi sulla legittimità della procedura
Una nuova spada di Damocle pende sul bilancio. A sollevare la questione legittimità il Consigliere Comunale Piero Lo Nigro che ha inviato una memoria al sindaco, al presidente del Consiglio comunale, al Commissario ad Acta, al presidente del Collegio dei revisori, alla Corte dei conti di Palermo, al Ministro dell’economia e degli interni. Tutto nasce dalla nota protocollo n° 112525 del 13/08/2010, riportante la seguente comunicazione: “su decisione unanime dei presenti alla conferenza dei capi Gruppo del 13 c.m., è stato deciso di riaprire i termini di presentazione degli emendamenti al progetto di bilancio di previsione approvato dal Commissario Straordinario, in sostituzione della G.M. e giacente presso questo ufficio di Presidenza. Pertanto dal 18/08 al 06/09/010, le SS. possono presentare, tramite protocollo generale, gli Emendamenti previsti dal comma 6 dell’art. 22 e successive modifiche del regolamento di contabilità”. La nota n° 112641 del 16/08/2010 a firma del Commissario ad Acta Dottor Carmelo Messina, la nota in questione riporta testualmente“ nulla osta a quanto determinato con il predetto verbale in ordine alla prosecuzione dell’iter di approvazione del progetto di bilancio 2010 già elaborato dalla precedente Amministrazione, in quanto per lo stesso procedimento, benchè interrotto, deve evitarsi la dispersione dell’attività Amministrativa da cui è scaturito il provvedimento, consentendone la conservazione, al fine di rendere più produttiva la gestione degli Enti Pubblici.” La stessa nota riporta, “ed inoltre l’attestazione, da parte degli Uffici competenti, del mantenimento dei requisiti di Legge dello strumento contabile a suo tempo elaborato. Ed infine riapertura dei termini di cui al comma 6 dell’art. 22 del vigente regolamento di Contabilità Comunale, al fine di consentire, considerata l’eccezionalità della circostanza, a tutti i Consiglieri Comunali neoeletti, l’esercizio della presentazione degli emendamenti”.
Nel decreto con il quale si nomina il Dottor Messina Carmelo Commissario ad Acta, ( la cui nomina genera un aggravio per l’Amministrazione), all’art. 1 è riportato “il compito di verificare l’iter procedurale di approvazione dello strumento finanziario e ove occorra…….”.
Invece si dà seguito con “nulla osta a quanto determinato all’unanimità, aggiungo solo dei presenti, in sede di conferenza dei capigruppo” evito di richiamare i compiti della conferenza dei capigruppo.
Quanto fin qui riportato non ha trovato rispondenza in alcuna norma da me consultata, molte delle quali comprese quelle regolamentari risultano violate, risultano inoltre disattese le richieste.
Ad oggi non risultano pervenuti i richiesti pareri, formulati in data 4 agosto 2010 alle ore 11.00 in sede di conferenza dei Capigruppo, il tutto avveniva alla presenza del Signor Sindaco Avv. Angelo Fasulo, Sindaco da me sostenuto, e precisamente:
Richiesta parere di legittimità ai sensi dell’art 44 del vigente Statuto comunale rilasciato dal Segretario Generale o f.f., espressamente richiesto, nella seduta dei capigruppo; il tutto secondo anche l’art 56 dello stesso statuto, che recita testualmente.
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile della ragioneria etc. etc.. I Dirigenti sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1°, unitamente ai funzionari ed impiegati preposti al settore ed al servizio di competenza. Tutti devono assicurare, non solo che siano stati rispettati i criteri e le regole della scienza interessata ma che sia anche conforme alle leggi, nel nostro caso anche alle intervenute norme, introdotte dalla Finanziaria e dai recenti decreti, successivi alla proposta di deliberazione da parte del Commissario.
Quanto fin qui prospettato risulta inoltre sancito dall’articolo 133 del 267-2000, in ordine al controllo preventivo di legittimità.
Si evidenzia inoltre come lo scrivente non abbia trovato alcun riscontro normativo in ordine alla conservazione del procedimento e contestualmente dichiarato interrotto. Il tutto a parere non solo dello scrivente in violazione anche dell.art .22 del Regolamento di Contabilità del Consiglio Comunale, richiamato nella nota, che recita ai capoversi numero 6-7: capoverso 6 - I consiglieri possono presentare al Presidente del Consiglio Comunale emendamenti in forma scritta che si riferiscono congiuntamente agli schemi di Bilancio annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica entro 10 giorni dalla data di trasmissione, corretto in venti con nuova deliberazione, e il caso di chiedersi ancora una volta, da quando decorrono i termini di presentazione degli emendamenti da parte dei consiglieri neoeletti e non, atteso che il principio assunto risulta essere quello della conservazione e/o continuità amministrativa, delle due una, o vale la conservazione per tutto l’atto o lo stesso va riproposto ed adottato, dopo averlo adeguato alle intervenute norme ( maggio e luglio 2010), poichè appunto il bilancio è stato deliberato ed approvato in data antecedente dal Commissario nel febbraio 2010, io insisto nel sostenere la validità giuridica di questa seconda tesi.
Atteso inoltre al capoverso 7 risulta che, solo il Sindaco ed il Presidente del Consiglio, in via del tutto eccezionale, possono presentare emendamenti in deroga ai suddetti termini, ma comunque entro 24 ore prima della seduta in cui il bilancio di previsione viene ad essere approvato e non certamente dal 18 agosto 2010 ..
Nel rammentare a me stesso, che il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha previsto il primo monitoraggio semestrale ( dati al 30/06/2010) dei dati del patto di stabilità interno del 2010 ai sensi dell’art.77 bis comma 14 del D.L. 112/08, convertito nel D.L. 133/08 e l’approvazione dei relativi modelli e modalità di trasmissione entro il 31/07/2010, non avendo lo scrivente e non penso gli altri Consiglieri, contezza da parte dei preposti per il rilascio della certificazione del rispetto del patto di stabilità, quale garanzia giuridica gli emendamenti che in molti si apprestano a presentare potranno avere, anche in ordine alla regolare attestazione finanziaria.
Nel ritenere di dover approfondire ulteriormente, nelle more che perverranno le richieste dichiarazione, ritengo necessario citare ed evidenziare, come la Corte dei Conti non solo a suo tempo, sez II° del 12 aprile 1984 numero 42, ritenne e ritiene tutt’ora che la responsabilità degli Amministratori locali non riflette soltanto l’interesse circoscritto all’esigenza della mera intangibilità del patrimonio dell’Ente locale, ma risponde alla più ampia tutela dell’interesse Nazionale a non sopportare ingiusti sacrifici a causa di arbitrarie ed illegittime gestioni finanziarie in sede locale; di conseguenza, il concetto di danno che è elemento indispensabile a delineare una responsabilità per illegittima gestione finanziaria, non si esaurisce nella diminuzione patrimoniale subita dall’Ente, ma assume il significato più ampio di danno pubblico, arrecato alla collettività locale o statale e comprende anche gli squilibri finanziari al bilancio dell’Ente locale, i quali gravano da ultimo sull’intera collettività.
Fra detti squilibri si ritiene di poter ricomprendere anche il mancato rispetto del patto di stabilità in via preventiva tenuto conto della ricordata valenza del principio di coordinamento della finanza pubblica, che ha assunto tale obbligo.
In tale contesto evito il commento all’articolo 141, sempre del 267/2000 che prevede tra l’altro lo scioglimento e la sospensione dei Consigli Comunali quando non sia approvato nei termini il bilancio.



