Bilancio: dubbi sulla legittimità della procedura


diLiliana Blanco - Pubblicato il 18 Agosto 2010 - 13:27

Una nuova spada di Damocle pende sul bilancio. A sollevare la questione legittimità il Consigliere Comunale Piero Lo Nigro che ha inviato una memoria al sindaco, al presidente del Consiglio comunale, al Commissario ad Acta, al presidente del Collegio dei revisori, alla Corte dei conti di Palermo, al Ministro dell’economia e degli interni. Tutto nasce dalla nota protocollo n° 112525 del 13/08/2010,  riportante la seguente comunicazione:  “su decisione unanime dei presenti alla conferenza dei capi Gruppo del 13 c.m., è stato deciso di riaprire i termini di presentazione degli emendamenti al progetto di bilancio di previsione approvato dal Commissario Straordinario, in sostituzione della G.M. e giacente presso questo ufficio di Presidenza. Pertanto dal 18/08 al 06/09/010, le SS. possono presentare, tramite protocollo generale, gli Emendamenti  previsti dal comma 6 dell’art. 22 e successive modifiche del regolamento di contabilità”. La nota n°  112641 del 16/08/2010 a firma del Commissario ad  Acta  Dottor Carmelo Messina, la  nota in questione riporta  testualmente“ nulla osta  a quanto determinato con il predetto verbale in ordine alla prosecuzione dell’iter di approvazione del progetto di bilancio 2010 già elaborato dalla precedente Amministrazione, in quanto per lo stesso procedimento, benchè interrotto, deve evitarsi la dispersione dell’attività Amministrativa da cui è scaturito il provvedimento, consentendone  la conservazione, al fine di rendere più produttiva la gestione degli Enti Pubblici.”  La stessa nota riporta, “ed inoltre l’attestazione, da parte degli Uffici competenti, del mantenimento dei requisiti di Legge dello strumento contabile a suo tempo elaborato.  Ed infine riapertura dei termini di cui al comma  6 dell’art. 22 del vigente regolamento di Contabilità Comunale, al fine di consentire, considerata l’eccezionalità della circostanza, a tutti i Consiglieri Comunali neoeletti, l’esercizio della presentazione degli emendamenti”.
Nel decreto con il quale si nomina  il  Dottor  Messina Carmelo Commissario ad Acta, ( la cui nomina genera  un aggravio per l’Amministrazione), all’art. 1 è riportato “il compito di  verificare l’iter procedurale  di approvazione  dello strumento finanziario e ove occorra…….”.
Invece si dà seguito con  “nulla osta  a quanto determinato  all’unanimità, aggiungo solo dei presenti, in sede di conferenza dei capigruppo” evito di richiamare i compiti della conferenza dei capigruppo.
Quanto fin qui riportato non ha trovato rispondenza in alcuna norma da me consultata, molte delle quali  comprese quelle regolamentari risultano violate, risultano inoltre disattese le richieste.
Ad oggi non risultano pervenuti  i richiesti pareri,  formulati  in data  4 agosto 2010  alle ore 11.00  in sede di conferenza dei Capigruppo, il tutto avveniva  alla presenza del Signor Sindaco Avv. Angelo Fasulo, Sindaco da me sostenuto, e precisamente: 
Richiesta parere di legittimità  ai sensi dell’art  44 del vigente Statuto comunale rilasciato dal  Segretario Generale o f.f., espressamente richiesto, nella seduta dei capigruppo; il tutto secondo anche l’art 56 dello stesso statuto, che recita testualmente.
 Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile della ragioneria etc. etc..  I Dirigenti sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1°, unitamente ai funzionari ed impiegati preposti al settore ed al servizio di competenza.  Tutti devono assicurare, non solo che siano stati rispettati i criteri e le regole della scienza interessata ma che sia anche conforme alle leggi,  nel nostro caso anche alle intervenute norme, introdotte dalla Finanziaria e dai recenti decreti, successivi alla proposta di deliberazione da parte del Commissario.
Quanto fin qui prospettato  risulta inoltre sancito dall’articolo 133 del 267-2000, in ordine al controllo preventivo  di legittimità.
Si evidenzia  inoltre come lo scrivente non abbia trovato alcun riscontro normativo  in ordine  alla conservazione  del procedimento  e contestualmente  dichiarato interrotto.  Il tutto a parere non solo dello scrivente in violazione anche dell.art .22 del Regolamento di Contabilità del Consiglio Comunale, richiamato nella nota, che recita ai capoversi numero 6-7: capoverso 6 - I consiglieri possono presentare al Presidente del Consiglio Comunale emendamenti in forma scritta che si riferiscono congiuntamente agli schemi di Bilancio annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica entro 10 giorni dalla data di trasmissione, corretto in venti con nuova deliberazione, e il caso di chiedersi ancora una volta,  da quando decorrono  i termini di presentazione degli emendamenti  da parte dei consiglieri neoeletti e non, atteso che il principio assunto risulta essere quello della conservazione  e/o continuità  amministrativa, delle due una, o vale la conservazione per tutto l’atto o lo stesso va riproposto ed adottato, dopo averlo  adeguato alle intervenute norme ( maggio e luglio 2010), poichè appunto il bilancio è stato deliberato ed approvato in data antecedente dal Commissario nel febbraio 2010, io insisto nel sostenere la validità giuridica di questa seconda tesi.
 Atteso inoltre al capoverso 7 risulta che, solo il Sindaco ed il Presidente del Consiglio, in via del tutto eccezionale, possono presentare emendamenti in deroga ai suddetti termini, ma comunque entro 24 ore prima della seduta in cui il bilancio di previsione viene ad essere approvato e non certamente dal 18 agosto 2010 .. 
Nel rammentare a me stesso, che il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha previsto il primo monitoraggio semestrale ( dati al 30/06/2010) dei dati del patto di stabilità interno del 2010 ai sensi dell’art.77 bis comma 14 del D.L. 112/08, convertito nel D.L. 133/08 e l’approvazione dei relativi modelli e modalità di trasmissione entro il 31/07/2010, non avendo lo scrivente e non penso gli altri Consiglieri,  contezza da parte dei preposti per il  rilascio della certificazione del rispetto del  patto di stabilità, quale garanzia giuridica  gli emendamenti che in molti si apprestano a presentare potranno avere, anche in ordine alla regolare attestazione finanziaria. 
Nel ritenere di dover approfondire ulteriormente, nelle more che perverranno le richieste dichiarazione, ritengo necessario citare  ed evidenziare, come la Corte dei Conti  non solo a suo tempo, sez II° del 12 aprile 1984  numero 42, ritenne e ritiene  tutt’ora che la responsabilità  degli Amministratori  locali  non riflette soltanto l’interesse circoscritto all’esigenza della mera intangibilità del patrimonio dell’Ente locale,  ma risponde alla più ampia tutela dell’interesse Nazionale  a non sopportare ingiusti sacrifici  a causa di arbitrarie  ed illegittime gestioni finanziarie in sede locale; di conseguenza, il concetto di danno  che è elemento indispensabile a delineare  una responsabilità  per illegittima gestione  finanziaria, non si esaurisce nella  diminuzione  patrimoniale subita dall’Ente, ma assume il significato più ampio di danno pubblico, arrecato alla collettività  locale  o statale e comprende anche  gli squilibri finanziari al bilancio  dell’Ente locale, i quali gravano da ultimo sull’intera collettività.
Fra detti squilibri  si ritiene di poter ricomprendere  anche il mancato rispetto del patto di stabilità  in via preventiva  tenuto conto della ricordata valenza del principio  di coordinamento della finanza pubblica, che ha assunto tale obbligo.
 In tale contesto evito il commento  all’articolo 141,  sempre del 267/2000 che prevede tra l’altro  lo scioglimento e la sospensione  dei Consigli Comunali  quando non sia approvato  nei termini il bilancio.

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