Evocazione prodotti Igp E Dop, storica sentenza Corte Giustizia Unione Europea

Il Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica IGP, – dichiara il Direttore Nino Scivoletto – saluta con grande soddisfazione la storica sentenza messa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea  la N. 154/2021 : 9 settembre 2021, che  vieta l’uso di nomi o grafiche che evocano in modo strumentale ed ingannevole prodotti a denominazione di origine riconosciuti e tutelati dalle norme UE. (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3577468/it/). Contraffazione, evocazione, imitazione saranno combattute facendo ricorso ai competenti organi preposti e saranno assunte specifiche iniziative in sede giudiziaria.

I recenti interventi della Guardia di Finanza, dei Carabinieri per la tutela Agroalimentare e le iniziative assunte dall’ICQRF , anche nel mondo dell’e-commerce , danno la dimensione della diffusa condotta fraudolenta, in danno del cioccolato di Modica Igp, di imprenditori avventurieri ai quali bisogna porre un freno.

Il cioccolato di Modica IGP, unico prodotto con passaporto Digitale, garantisce la tracciabilità attraverso l’applicazione di un contrassegno prodotto dal Poligrafico e Zecca dello Stato, che attraverso l’App- gratuita- Trust Your Food, consente di risalire al produttore di ciascuna barretta.

Perché sia ORIGINALE, accertati che una barretta di cioccolato di Modica abbia un contrassegno con la numerazione AAAA o GAAC seguita da otto cifre, o, nel caso di aziende non associate al consorzio MMMM00000000, in assenza di tali indicazioni, hai in mano una barretta di cioccolato di Modica, falsa, contraffatta. Informa le forze dell’ordine indicando il luogo esatto dell’acquisto.

Sconfiggere la contraffazione è possibile solo con l’aiuto dei consumatori, in tal senso la sentenza :  “Secondo la Corte, per accertare l’esistenza di un’evocazione è essenziale che il consumatore stabilisca un nesso tra il termine utilizzato per designare il prodotto in questione e l’IGP. Detto nesso deve essere sufficientemente diretto e univoco. L’evocazione può quindi essere accertata solo mediante una valutazione globale del giudice nazionale che comprenda l’insieme degli elementi rilevanti della causa. Di conseguenza, la nozione di «evocazione», ai sensi del regolamento, non esige che il prodotto protetto dalla DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dalla denominazione contestata siano identici o simili. La Corte ha precisato che, nel valutare l’esistenza di una tale evocazione, si deve fare riferimento alla percezione di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.  

Con tale sentenza viene ulteriormente rafforzato il sistema di tutela delle Indicazioni Geografiche per arginare quel fenomeno dell’Italian sounding che rappresenta un vero e proprio tumore, da estirpare per i legittimi interessi dei produttori certificati e per l’economia del territorio che, nel nostro caso, coincide esclusivamente con la Città di Modica.